Brexit - 10^ parte - Origine Preferenziale

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione, pertanto  salvo che un accordo di recesso ratificato preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 01 Novembre 2019 (“data del recesso”)

Dopo la data di recesso Il Regno Unito diventerà un “Paese terzo” e quindi la separazione è una questione che non riguarda soltanto l’Unione e le autorità nazionali, ma anche gli operatori economici.

Le molteplici ripercussioni giuridiche colpiranno anche le norme di origine ai fini del trattamento preferenziale delle merci di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un Paese terzo.

In particolare, alla data del recesso i regimi commerciali preferenziali concordati dall’Unione con gli altri Paesi terzi, nell’ambito della politica commerciale comune e della reciproca assistenza amministrativa delle dogane, non saranno più applicabili al Regno Unito.  Focus: potrebbero invece permanere gli Accordi Nazionali conclusi fra Italia e Regno Unito in tema misure contro la doppia imposizione.

Nell’ambito della sua politica commerciale comune, l’Unione ha concordato regimi commerciali prefe- renziali con paesi terzi, come gli accordi di libero scambio e il sistema di preferenze generalizzate (SPG).

Le merci esportate dall’Unione possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall’Unione se hanno origine preferenziale UE, ossia se:

  • sono “interamente ottenute” nell’Unione o se

  • sono prodotte totalmente o parzialmente nell’Unione da materiali soggetti a lavorazioni o trasformazioni rispondenti a requisiti specifici (specifiche indicate nella lista allegata all’Accordo per ogni categoria di prodotto”).Le merci importate nell’Unione da paesi terzi con i quali l’Unione ha concordato regimi commerciali preferenziali ottengono il trattamento tariffario di favore se soddisfano le norme di origine preferenziali. 

Per determinare l’origine preferenziale delle merci prodotte in un paese terzo con il quale l’Unione ha concordato un regime commerciale preferenziale, gli apporti provenienti dall’Unione (materiali e, in alcuni regimi, le operazioni di trasformazione) incorporati in tali merci sono ritenuti originari del paese terzo stesso (cumulo dell’origine).

Le norme e le procedure per determinare un’origine preferenziale sono contenute nel testo dell’Accordo  specifico che lega l’Unione Europea con il singolo Paese terzo (o gruppi di Paesi terzi) al fine del riconoscimento del regime commerciale preferenziale;  il tenore di questi regimi viene negoziato in base alle specifiche esigenze delle Parti in Accordo, quindi le regole possono variare in base a tali regimi in ragione delle aspettative della U.E. o del Paese Terzo con cui si è perfezionato l’Accordo internazionale.

Ai fini della determinazione dell’origine preferenziale l’Unione è considerata un territorio unico, senza distinzione fra gli Stati membri. Pertanto gli apporti provenienti dal Regno Unito (materiali oppure operazioni di trasformazione) sono attualmente considerati “contenuto UE” ai fini della determinazione dell’origine preferenziale UE delle merci.

L’origine delle merci è certificata da autorità pubbliche (“certificati di origine”) o dagli stessi esportatori (previa autorizzazione o registrazione), attraverso “dichiarazioni” o “attestazioni” di origine redatte sui documenti commerciali. L’origine delle merci può essere oggetto di verifica da parte dell’esportatore, su richiesta dell’importatore.

Per dimostrare la conformità con i requisiti di origine, l’esportatore attinge dai suoi fornitori le prove documentali (quali le “dichiarazioni del fornitore”) che consentono la tracciabilità nell’Unione dei processi produttivi e delle forniture di materiali fino all’esportazione del prodotto finale.

 

2. CONSEGUENZE DEL RECESSO DEL REGNO UNITO

 

Alla data del recesso il Regno Unito diventa un paese terzo cui non si applicano più i regimi commerciali preferenziali concordati dall’Unione con i Paesi terzi. Gli apporti provenienti dal Regno Unito (materiali o le operazioni di trasformazione) sono ritenuti “non originari” nell’ambito dei regimi commerciali preferenziali, ai fini della determinazione dell’origine preferenziale delle merci che incorporano tali apporti, pertanto

 

Merci esportate dall’Unione dopo la data del recesso, un Paese aderente a un Accordo di libero scambio concluso con l’Unione può ritenere che le merci aventi un’origine preferenziale Unione prima della data del recesso non siano più ammissibili al trattamento preferenziale al momento dell’importazione in detto paese terzo, in quanto gli apporti provenienti dal Regno Unito non sono considerati “contenuto UE”.

 

Se la spedizione avviene dopo la data di recesso, in caso di verifica dell’origine delle merci esportate verso un paese terzo con trattamento preferenziale, gli esportatori nell’Unione a 27 potrebbero, su richiesta di tale paese terzo, essere tenuti a dimostrare l’origine UE delle merci, tenendo conto del fatto che gli apporti provenienti dal Regno Unito non sono più considerati “contenuto UE”.

 

Merci importate nell’Unione dopo la data di recesso, gli apporti provenienti dal Regno Unito incorporati in merci ottenute in Paesi terzi con i quali l’Unione ha concordato regimi commerciali preferenziali e importate nell’Unione, dalla data del recesso saranno considerati “non originari”, in particolare in un contesto di cumulo dell’origine con l’Unione. (p.es una autovettura fabbricata in CH con apporti o operazioni di trasformazione UK) 

 

Dalla data del recesso, in caso di verifica dell’origine delle merci importate nell’Unione, gli esportatori nei paesi terzi possono dover dimostrare l’origine preferenziale UE delle merci importate.

 

Merci esportate dall’Unione

Per far fronte alle suelencate conseguenze, gli esportatori e i produttori dell’Unione a 27 che, a partire dalla data del recesso, intendano chiedere il trattamento tariffario preferenziale in un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall’Unione sono invitati a:

− trattare gli apporti provenienti dal Regno Unito come “non originari” all’atto della determinazione dell’origine preferenziale UE delle loro merci e

- adottare le misure appropriate per essere in grado di dimostrare l’origine preferenziale UE delle loro merci, in caso di verifica, considerando “contenuto non UE” gli apporti riconducibili al Regno Unito.

 

Merci importate nell’Unione

Gli importatori dell’Unione a 27 sono invitati a garantire che il fornitore\esportatore sia in grado di provare in senso documentato l’origine preferenziale UE delle merci importate, tenendo conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito.

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